Il diritto di scegliere non entra nel pubblico.
La fondazione nazionale "Carlo Collodi", ente morale riconosciuto avente natura giuridica privata, adotta per scelta propria il contratto degli enti locali pur gestendo come una qualsiasi azienda privata il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti. Dal 1992, in base alla legge 274/91, il 15 novembre 1991 ha scelto di aderire all'lnpdap. Rientra nell'attuale normativa del Tfr?
Se da un lato la posizione dei lavoratori sembra essere quella descritta, occorre tenere presente che necessita un requisito in più per l'immediata operatività della norma: occorre verificare la qualità del datore di lavoro. Solamente la qualifica di "lavoratore dipendente del settore privato" rende operabile il diritto di scegliere la destinazione del proprio Tfr. Nel caso delle pubbliche amministrazioni, però, occorre distinguere: anzitutto, le pubbliche amministrazioni in senso stretto sono escluse perché non accantonano a bilancio il Tfr del lavoratore e quindi non ne hanno la disponibilità. Gli enti pubblici economici e gli altri enti ex pubblici ora privatizzati hanno una duplice situazione: se il datore di lavoro non accantona il Tfr, si trovano nell'impossibilità di operare diversamente, se viceversa sono soggetti alla disciplina del Tfr, come sembra essere nel caso del quesito, i lavoratori potranno scegliere di devolvere il Tfr alla previdenza complementare. In pratica, se il datore di lavoro non è un ente pubblico in senso stretto, la normativa privata della previdenza complementare si applica a tutti i lavoratori che non hanno optato per la normativa Inpdap di accantonamento del trattamento di quiescenza all'istituto stesso. Alla luce delle considerazioni esposte, la normativa privatistica si può e si deve applicare sin da subito al caso del quesito.